Art. 4.
(Contenimento dei costi energetici delle imprese agricole ed agromeccaniche).

      1. Al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali

 

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del petrolio esercita sui costi inerenti alle attività agricole, agroalimentari e della pesca mediante riduzione dell'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sul gasolio per autotrazione utilizzato nell'ambito di tali attività, immesso al consumo nel territorio regionale, alla Regione Siciliana è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 137, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento di ulteriori agevolazioni fiscali sul carburante agricolo, oltre a quella prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, a favore degli esercenti attività agricola, delle aziende agricole delle istituzioni pubbliche e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché delle imprese agromeccaniche che effettuino, a favore delle imprese agricole, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle imprese agricole medesime.